Messaggerie del Garda

Le finte comodita’ ed i rischi della resa ex works

Messaggerie del Garda SpA, da oltre 60 anni, accompagna i propri Clienti nella gestione delle spedizioni internazionali e nazionali. L’azienda a conduzione familiare e con una forte responsabilità sociale di impresa è composta da un ampio gruppo di lavoratori che viene stimolato ogni giorno a mettere in campo le proprie competenze e a collaborare con i propri Clienti per dare vita ad una logistica unica, speciale, su misura. Quello che MDG chiama YOUR LOGISTICS. MDG contribuisce attivamente allo sviluppo del business dei propri Clienti non solo attraverso una gestione ottimale delle spedizioni che le vengono affidate, ma anche per mezzo di una costante attenzione alla soluzione di tutte le problematiche connesse ad una transazione internazionale anticipandone le eventuali problematicità e, pertanto, facendo sì che il Cliente possa esclusivamente concentrarsi sul Suo core business.

Il fatto di essere uno spedizioniere che gestisce le transazioni internazionali di numerose aziende consente a MDG di essere un’osservatrice e conoscitrice privilegiata delle particolari dinamiche e casistiche che, ogni giorno, condizionano l’agire delle imprese italiane. Il presente articolo nasce a seguito di tutto ciò e dalla volontà di attenzionare le imprese sul fatto che non sempre la via più semplice potrebbe essere la migliore.
Con il 1° Gennaio 2020 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento comunitario 2018/1912.
Il Regolamento definisce molto chiaramente, in caso di cessione intracomunitaria di beni, a chi tocca fornire le prove documentali dell’effettiva movimentazione del bene e la tipologia delle evidenze documentali stesse.

E’, infatti, previsto che sia il venditore, anche nel caso in cui non si occupi del trasporto delle merci, a dover sempre disporre di un corredo di certificazioni quali:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR firmata, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b)un elemento di prova di cui al precedente punto a) in combinazione con uno dei seguenti: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti rilasciati da un pubblico ufficiale (ad es., un notaio), che attestino l’arrivo della merce a destino; una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
E’ quindi semplice rilevare come il venditore che gestisca il trasporto tramite il suo spedizioniere potrà agevolmente produrre, in sede di eventuale verifica, la documentazione richiesta.

Abbiamo, pertanto visto come, nel caso in cui il trasporto/spedizione siano gestiti dall’acquirente, è sempre onere del venditore acquisire dall’acquirente e/o dallo spedizioniere (altrui) la certificazione corredata dalle prove documentali.
Attenzione perché tutto ciò è ancor più vero per quanto riguarda le transazioni extraeuropee; sono infatti a carico del venditore le esposizioni della CMR (emessa dal trasportatore, compilata a destino), della EX1/bolla export (bolla doganale emessa dalla dogana di competenza), del MRN (visto ad uscire che attesta il transito doganale della merce per uscire dalla Unione Europea).
Non essere in grado di produrre tutte le documentazioni richieste in sede di verifica rende molto elevato, per il venditore, il rischio di sanzioni per frode dell’IVA!

Più in generale, possiamo effettuare le seguenti considerazioni in merito alle rese ex-works:

•Il 90% delle volte che si vende ex-works si affida la merce a qualcuno che non si conosce e la responsabilità sulla merce non cessa con l’avere caricato la merce stessa sul camion del trasportatore di turno;

•La produzione della documentazione, l’imballo e l’etichettatura restano sempre a carico del venditore;

•Non si ha mai il controllo sull’operazione doganale, pertanto, non si può essere sempre certi che la merce venga effettivamente esportata, che venga utilizzato il codice doganale corretto e che i valori dichiarati siano corretti;

•Il risparmio economico e di tempo spesso non esiste, si resta sempre responsabili della merce e si verrà interpellati per qualsiasi problema inerente alla spedizione.

In conclusione, è consigliabile prendere in considerazione delle rese prepagate quali FCA, CPT, CIP, CFR, CIF

Nelle rese CPT, CIP, CFR, CIF, contrariamente a quanto si pensi, il venditore paga il trasporto ma il rischio del medesimo è a carico dell’acquirente. I vantaggi sono evidenti: si ha la possibilità di scegliere il trasportatore, si evitano i rischi descritti in precedenza, si fa e controlla il prezzo e non si è responsabili del trasporto.

Per ulteriori informazioni:

Dario Mondello
International Shipping & Customs
dario.mondello@messaggeriedelgarda.it